Normativa di riferimento
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
| Ambito soggettivo | Ordini professionali in quanto enti pubblici non economici (e quindi riconducibili nell’ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001). |
| Modalità di pagamento | Aderente alla piattaforma PagoPa dal 2018 - Pagamento effettuabile direttamente in modalità telematica. Gli iscritti ricevono copia del Bollettino PagoPa sul proprio indirizzo PEC. |
| Altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma PagoPa | La prima Circolare del 2018 diramata dalla FNOVI ha informato che gli Ordini Provinciali non sono obbligati all’adesione al sistema previsto per le altre Pubbliche Amministrazioni noto come ‘PagoPA’. Rimane pertanto attiva la possibilità di ricevere i pagamenti a mezzo bonifico bancario IBAN IT82D0893114500000021028576 intestato a ORDINE DEL MEDICI VETERINARI DI VITERBO. |