Normativa di riferimento

Art. 31

Atti sull’attività e sull’organizzazione

Pubblicazione degli atti adottati dagli organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati, adottati sull’attività e l’organizzazione.


 

 

 

Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’OIV conformemente a quanto disposto dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale all’art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”

Restano validi gli obblighi relativi agli Organi con funzioni analoghe:

Collegio dei Revisori

Revisore Unico

RPCT