Il Codice Deontologico si pone come guida verso indirizzi comportamentali a cui il medico veterinario deve ispirarsi e conformare la propria condotta professionale, adeguandosi con proiezioni future, per assicurare coerenza ai doveri etico-professionali in esso codificati.
Da sempre nella veterinaria gli interessi della categoria si coniugano con quelli della collettività, in risposta a mutue esigenze sanitarie in primo luogo, ma anche etiche e giuridiche, nell’ambito della salvaguardia e del benessere degli animali, in una nuova concezione del rapporto uomo/animale.
Il Codice è elaborato dagli Ordini Professionali Provinciali all'interno della Federazione Nazionale (FNOVI)
Codice Deontologico del Medico Veterinario - Documento aggiornato al Consiglio Nazionale FNOVI del 15-11-2019
pdf Codice Deontologico 2019(805 KB)
ULTERIORI APPROFONDIMENTI NELLA SEZIONE Statuti, regolamenti, leggi regionali
Cos’è la deontologia professionale?
Art. 2 Codice Deontologico: La deontologia veterinaria è l´insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell'´esercizio della professione. L´ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare.
Nel 2007 le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che le regole deontologiche sono norme che vanno applicate secondo un criterio funzionale che deve considerare le finalità cui tendono e che le contestazioni insorgenti a causa della loro interpretazione possono arrivare in Cassazione, in quanto ciò non violerebbe l’autonomia degli Ordini professionali. Infatti tale autonomia si realizza nella formazione, approvazione e modifica dei codici deontologici, i quali, una volta approvati, costituiscono certamente un’autoregolamentazione vincolante per tutti gli appartenenti ai singoli ordini. Pertanto la violazione di una regola deontologica diventa “violazione di legge”, in quanto norme giuridiche obbligatorie per gli iscritti ad un albo professionale, con tutte le ricadute (interne ed esterne all’ordine di appartenenza) quanto ai mezzi giudiziari esperibili. Affermare la forza di legge delle regole deontologiche le qualifica a pieno titolo quali “norme” deontologiche, facendo sì che la stessa deontologia professionale ne risulti rafforzata, non essendo più la semplice espressione di un rapporto contrattuale tra l’ordine ed i suoi iscritti.
Le regole etiche, come peraltro le regole giuridiche, non sono statiche e immutabili ma sono oggetto di interpretazione: le norme deontologiche sono proprie di un sistema culturale e giuridico in cui maturano e si consolidano. Con la sentenza n. 26810 del 20/12/07 le Sezioni Unite della Cassazione, superando il tradizionale orientamento, hanno affermato che la Cassazione può interpretare le norme deontologiche dei professionisti qualora sorga una lite in merito alla loro interpretazione. A parere della Cassazione, l’interpretazione diretta del dettato deontologico da parte della Corte di legittimità non violerebbe l’autonomia dell’Ordine Professionale. Infatti questa autonomia si estrinseca nell’approvazione del codice deontologico che, una volta emanato, costituisce un’autoregolamentazione vincolante nell’ambito dell’ordinamento di categoria. In altri termini è stato dato riconoscimento, tra le fonti del diritto, anche alle regole deontologiche che autonomamente si danno le categorie professionali e da cui trae fondamento il potere disciplinare (cioè il potere di autorganizzazione e disciplinare degli Ordini che costituiscono espressione di una giurisdizione speciale integrata all’interno dell’ordinamento statale). Pertanto la deontologia ne esce rafforzata: non più precetti extragiuridici, semplici regole interne alla categoria professionale, ma atti normativi).