Presentare un Esposto

Chiunque ritenga che un professionista iscritto all’Ordine abbia violato il Codice di Deontologia del Medico Veterinario, ha facoltà di presentare una segnalazione all’Ordine.

Si precisa che l’ambito di competenza dell’Ordine riguarda esclusivamente il rispetto del Codice Deontologico. Eventuali altri profili di responsabilità (di tipo penale, civile, contrattuale, ecc.) non rientrano nella diretta competenza dell’Ordine.

In particolare, in tali casi, è necessario:

  • per ipotesi di reato penale, fare denuncia/querela alla Autorità o Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato o Carabinieri o Procura della Repubblica);
  • per ipotesi di illecito civile (chiedere indennizzi, risarcimenti, ecc.), rivolgersi ad un legale di propria fiducia per valutare l’avvio di una azione giudiziale o stragiudiziale;
  • per ipotesi di violazione dei doveri contrattuali o lavorativi dei medici dipendenti o convenzionati, rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda Sanitaria di riferimento.

La segnalazione per motivi deontologici indirizzata all’Ordine deve essere formulata sulla base del modulo fac-simile disponibile nella sezione documenti, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del segnalante. La copia del documento non è necessaria qualora la segnalazione avvenga a mezzo PEC del segnalante e riporti Firma Digitale dello stesso. Alla segnalazione può essere allegata eventuale documentazione inerente i fatti denunciati, purché pertinente al motivo della segnalazione.

La segnalazione deve essere firmata dal diretto interessato. Non è ricevibile la segnalazione per conto terzi, tranne nei casi di fatti riguardanti un minore, un interdetto, un inabilitato o una persona ammessa all’amministrazione di sostegno. Comunque è sempre ricevibile la segnalazione fatta da un legale, sempreché in possesso di apposita procura dell’assistito.

La segnalazione deve essere trasmessa all’Ordine con una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • tramite Email ordinaria all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • tramite lettera raccomandata al Consiglio dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo - Via Genova 48 – 01100 - Viterbo (VT)

Con la presentazione della segnalazione, il segnalante autorizza l’Ordine a fornire copia della stessa al professionista segnalato, comprensiva delle generalità di chi ha inoltrato la segnalazione, a tutela del diritto di replica e difesa.

L’Ordine potebbe procedere all’archiviazione della segnalazione nei seguenti casi (elenco esemplificativo):

  • i fatti non sussistono o le notizie sono manifestamente infondate;
  • i fatti sono irrilevanti dal punto di vista della Deontologia professionale o riguardano ambiti che non rientrano nella competenza valutativa dell’Ordine;
  • i fatti sono esposti in modo generico e non debitamente circostanziato;
  • i fatti sono manifestamente prescritti;
  • la segnalazione non proviene dal diretto interessato e manca apposito atto di delega/procura;
  • la segnalazione è anonima;
  • manca il consenso al trattamento dei dati personali;
  • manca la copia del documento di riconoscimento del segnalante.

Negli altri casi, la segnalazione viene presa in carico dalla Presidenza dell’Ordine ai fini dell’avvio della procedura prevista dall’art. 39 del DPR 05/04/1950 n. 221. Nel caso in cui i fatti oggetto di segnalazione siano parimenti oggetto di indagini penali (ad esempio per intervenuta presentazione di denuncia/querela), la procedura dell’Ordine è sospesa fino all’esito dell'iter penale. I termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. non si applicano alla procedura di cui si tratta, in quanto regolamentata dalla normativa speciale di cui al DPR 221/1950. Il potere disciplinare, così come conferito agli Ordini professionali sanitari, è codificato dal D. Lgs. C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e dal relativo Regolamento per la esecuzione approvato con D.P.R. del 5 aprile 1959, n. 221 (cfr. Il procedimento disciplinare Sanzioni disciplinari e relativo procedimento).

Il diritto del segnalante di accesso agli atti è sospeso durante tutta la fase istruttoria e decisionale e si riattiva alla conclusione della procedura.

Decisione finale: Il Consiglio dell'Ordine valuta il caso e delibera l'archiviazione oppure l'applicazione di una sanzione disciplinare. Le sanzioni previste a carico del Professionista raggiunto dal Procedimento Disciplinare sono:

  • Avvertimento: Un richiamo formale per lievi mancanze.
  • Censura: Una dichiarazione di rigetto formale della condotta scorretta.
  • Sospensione: Lo stop temporaneo dall'esercizio della professione (da uno a sei mesi o più a seconda della gravità).
  • Radiazione: La cancellazione definitiva dall'Albo per le violazioni più gravi