Normativa di riferimento


 

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

 


Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 


Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile per la trasparenza

1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 


Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 


Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
(comma così sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 


Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Sanzioni

5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

 


 

Gli Ordini professionali sono qualificati come enti pubblici non economici e sono tenuti al rispetto della normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) e del Codice dei contratti pubblici. L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha previsto semplificazioni ad hoc per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

 

Gli Ordini Professionali non sono tenuti a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) strutturato. Le funzioni di attestazione degli obblighi di trasparenza (Amministrazione Trasparente) sono di norma svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico, in qualità di organismi con funzioni analoghe.

Questi organismi devono verificare annualmente la correttezza dei dati pubblicati dagli Ordini sul proprio sito web, compilare la scheda di verifica e pubblicare l'attestazione nella sezione Amministrazione trasparente, rispettando le scadenze e le direttive stabilite annualmente dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Gli adempimenti e le direttive principali includono:

    • Obblighi di pubblicazione (Amministrazione Trasparente): Gli ordini territoriali devono pubblicare dati su bandi di gara, contratti, incarichi e bilanci, sebbene ANAC abbia adottato misure di semplificazione che riducono gli oneri per gli enti con meno di 50 dipendenti e alleggeriscono la pubblicazione di alcuni atti (es. programmazione delle opere pubbliche).
      • Nomina del RPCT: Ogni Ordine deve nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. ANAC raccomanda di evitare l'incarico a soggetti con poteri gestionali (come il vicepresidente) per evitare conflitti di interesse.
        • Contratto pubblico: Gli Ordini professionali sono soggetti alle regole dell'evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.