Normativa di riferimento


Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 


 Gli Ordini e Collegi Professionali godono di autonomia finanziaria e contabile perché non ricevono alcun contributo statale, potendo provvedere alla propria sussistenza unicamente attraverso il contributo degli iscritti. Non gravando sulla fiscalità generale e alimentandosi esclusivamente con i contributi degli iscritti, il risultato dei loro esercizi non viene incluso nel conto consolidato della pubblica amministrazione. In nessun modo, inoltre, tali enti sono inseriti gerarchicamente nella struttura statale né sono soggetti ai poteri di nomina e controllo dello Stato. La stessa Corte di cassazione con sentenza n. 21226 emessa il 14 ottobre 2011 ha ritenuto non sussistente un interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli ordini professionali poiché gli stessi non beneficiano di alcun contributo pubblico, escludendo il controllo di gestione da parte della Corte dei Conti.