Normativa di riferimento


Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
(comma così sostituito dall’art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 


Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’OIV conformemente a quanto disposto dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale all’art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”

Restano validi gli obblighi relativi agli Organi con funzioni analoghe:

Collegio dei Revisori

Revisore Unico

RPCT