Normativa di riferimento

Art. 5, co. 2,

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Indicazione dell’ufficio o degli uffici competenti cui presentare la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale


 

 

 

L'accesso civico generalizzato (introdotto dal D.Lgs. 97/2016, art. 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013) è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Non richiede motivazione ed è finalizzato a promuovere la trasparenza e il controllo diffuso.

  • Chi può richiederlo: Qualsiasi cittadino, senza dover dimostrare un interesse qualificato o un coinvolgimento diretto.
  • Cosa si può chiedere: Tutti i dati e i documenti in possesso della PA, ad eccezione di quelli tutelati da specifici limiti legali (es. segreto di Stato, privacy, sicurezza pubblica).
  • Esclusioni: L'amministrazione può rifiutare l'accesso se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici e privati (art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013) o se la richiesta è manifestamente irragionevole o massiva.
  • Procedura: L'istanza è gratuita e va presentata all'ufficio che detiene i dati o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico/Trasparenza dell'ente.

 

pdf OMV VT D03 Richiesta accesso civico generalizzato rev00(360 KB)