Normativa di riferimento
Art. 5, co. 9-bis, l. 241/90
Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
L'accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1, del D. Lgs. n. 33/2013) è il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute per legge a pubblicare, nel caso in cui ne abbiano omesso la pubblicazione. Non è necessario motivare la richiesta ed è completamente gratuita.
- Cosa si può richiedere: Esclusivamente gli atti, i dati e le informazioni per cui esiste un obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
- Procedura: La richiesta va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ente che detiene i dati. Se i documenti sono già stati pubblicati, l'amministrazione si limiterà a fornire il link.
- Differenza con l'accesso agli atti (L. 241/90): Mentre l'accesso agli atti richiede un interesse qualificato, l'accesso civico può essere esercitato da chiunque per favorire il controllo diffuso sull'attività amministrativa.
pdf OMV VT D04 Richiesta accesso civico semplice rev00(763 KB)