Non categorizzato


Warning: Undefined property: Joomla\Component\Content\Site\View\Category\HtmlView::$columns in /var/www/vhosts/ordineveterinarivt.it/httpdocs/templates/tecsispa/html/com_content/category/blog.php on line 101

L’Assemblea, presieduta e convocata dal Presidente dell’Ordine, è costituita da tutti gli Iscritti all'Ordine Provinciale e si riunisce in sede ordinaria nel mese di ogni anno per approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, proposti dal Consiglio Direttivo.

Entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade, l’Assemblea deve essere convocata per eleggere il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

  • elegge il Consiglio Direttivo: l’Assemblea deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade (ogni triennio)
  • approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, proposti dal Consiglio Direttivo
  • convocata in adunanza generale, decide in via definitiva sui ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo (ad esempio tassa annuale, tassa per l’iscrizione all’Albo, tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari)
  • autorizza con deliberazione le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste

DOCUMENTI RELATIVI ALLE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI:

pdf 2026 - Verbale Assemblea Ordinaria(2.09 MB)

pdf 2026 - Convocazione Assemblea Ordinaria(358 KB)

pdf 2025 - Verbale Assemblea Ordinaria(1.45 MB)

pdf 2025 - Convocazione Assemblea Ordinaria(163 KB)

 

ENPAV è, con orgoglio, l'Ente di Previdenza dei Medici Veterinari. 
Alla semplice previdenza, l'ente aggiunge vari istituti di welfare assistenziale - per essere accanto ai Medici Veterinari nei momenti complicati - e di welfare generativo - per investire sul futuro e sviluppare la professione. A beneficio di ciascun professionista e del nostro intero Paese.

All'interno di ciascun Ordine Provinciale viene eletto un rappresentante (Delegato ENPAV) che entra a far parte dell'Assemblea Nazionale dei Delegati ENPAV la quale rappresenta l'organo di indirizzo e deliberazione dell'ente. Le sue funzioni principali includono l'approvazione dei bilanci e dei regolamenti, le modifiche allo statuto e l'elezione dei vertici dell'Ente (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

L'elenco di tutti i Delegati Provinciali è disponibile al link: https://www.enpav.it/trasparenza/488-assemblea-nazionale-dei-delegati 

Scarica la  pdf Guida Riassuntiva dei servizi Enpav(5.21 MB)

Maggiori informazioni su https://www.enpav.it/

L'iscrizione all'albo professionale costituisce una autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l'attività professionale. Ricordiamo inoltre che al momento dell'iscrizione presso l'Albo professionale avviene d'ufficio la comunicazione e conseguente iscrizione all'ENPAV (Ente Pensionistico Nazionale Veterinario).

La domanda di iscrizione va compilata utilizzando il modulo predisposto dall' Ordine, sul quale si deve apporre una marca da bollo da 16,00 euro.

Nel contesto della domanda l' interessato autocertifica:

  • luogo e la data di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • l' assenza di condanne penali e carichi pendenti
  • il godimento dei diritti civili
  • il possesso del diploma di Laurea e del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario

Per poter procedere all'iscrizione all'Albo è necessario che l'interessato consegni:

  • Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale
  • N. 2 foto formato tessera
  • Ricevuta del versamento Tassa Governativa di € 168,00 su c.c.p. n. 8003 intestato a Concessioni Governative Causale: “Iscrizione all’Albo professionale dei medici veterinari (specificare l'anno in corso)". 
  • Al momento dell' iscizione si deve compilare il campo di indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) posseduto, obbligatorio per i professionisti (art. 16, comma 7, della legge n. 2 del 2009).
  • La quota d’iscrizione (€ 185,00) è da versarsi al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione e ha validità per l'anno solare in corso. 

Ad iscrizione avvenuta (vedi anche tipologie di procedimento), il nuovo iscritto riceve Tesserino Ufficiale di Appartenenza all'Ordine. Il nuovo iscritto è tenuto a depositare presso l’Ordine  firma e timbro. Nel timbro devono essere obbligatoriamente presenti nome, cognome, luogo di residenza, numero di iscrizione all’Ordine assegnato, codice fiscale. E' possibile aggiungere altri dati che devono essere vagliati dal Consiglio dell’ Ordine per il dovuto “nulla- osta”.

L'iscrizione dei professionisti che hanno conseguito il titolo di studio e/o l'abilitazione all'estero può essere richiesta previo riconoscimento dei Titoli da parte del Ministero della Salute a seconda della tipologia (Qualifiche conseguite in Paesi UE - Qualifiche conseguite in Paesi non UE)

In caso di reiscrizione nel contesto della domanda va indicato l'Ordine da cui si risulta cancellati e la relativa motivazione e delibera di cancellazione.

In caso di richiesta di trasferimento da altro Ordine, il professionista in regola coi versamenti della quota annuale di iscrizione non è tenuto al pagamento ulteriore della quota di iscrizione per l'anno in corso.

La cancellazione dall'Ordine può essere presentata in qualunque momento su richiesta dell'iscritto e comporta in automatico la cancellazione dall'ENPAV. I professionisti che hanno procedimenti penali o deontologici in corso al momento della richiesta di cancellazione non possono essere cancellati fino alla risoluzione dei procedimenti stessi.

Per scaricare la relativa modulistica è disponibile il link di seguito:

Modulistica

Gli Organi Istituzionali dell'Ordine dei Medici Veterinari sono, come previsto da D.M. 15 marzo 2018, il Consiglio Direttivo (7 membri) e il Collegio dei Revisori (3 membri) eletti dall'Assemblea degli Iscritti. Lo stesso D.M. 15 marzo 2018 definisce le procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni.

Il Consiglio dell’Ordine è presieduto dal Presidente, che è il Legale Rappresentante dell’Ordine. Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono eletti dal Consiglio. Il Presidente viene eletto alla prima riunione del Consiglio Direttivo – entro 8 giorni dall’elezione- e ha il potere di rappresentare l’Ordine. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli iscritti e cura l’esecuzione delle delibere degli organi collegiali. Il suo voto prevale in caso di vota-zione palese in parità. Dirige l’attività degli uffici. Il Vicepresidente oltre a sostituire il Presidente in caso di assenza o di momentaneo impedimento, svolge le funzioni e attribuzioni a lui delegate dal Presidente. Il Segretario ha la diretta responsabilità di regolare l'andamento dell’ufficio e di curare la redazione e l’archiviazione dei verbali e delle adunanza delle Assemblee e dei Consigli Direttivi. In caso di assenza o di impedimento può essere sostituito dal Consigliere più giovane, che non sia il Tesoriere. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione economica dell’Ordine. Provvede alla riscossione e ai pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio ed è responsabile del pagamento di mandati irregolari o eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il Consiglio può richiedergli il versamento di una cauzione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi eletti fra gli Iscritti agli Albi esterni al Consiglio Direttivo e di un Revisore Unico, professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali e nominato dal Collegio, procede collegialmente all’esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo redigendo per l’assemblea degli iscritti apposita relazione.

L'attuale Consiglio Direttivo risulta in carica dal 29.11.2024 per il Quadriennio 2025-2028 ed è composto come di seguito riportato:

pdf 20241129 Rinnovo Cons Dir Coll Rev 2025 2028 PROT145 2024(52 KB)

Consiglio Direttivo

Nominativo

Presidente Dr. Giuseppe Pollio
Vicepresidente Dr.ssa Daniela Boltrini
Segretario Dr. Massimiliano Bufalini
Tesoriere Dr.ssa Antonella Angela Troise
Consigliere Dr. Leonardo Burla
Consigliere Dr.ssa Maria Clelia Fagotto
Consigliere Dr. Daniele Bonanni
Collegio dei Revisori Dr. Lorenzo Bracaglia
  Dr. Domenico Biagini
  Dr.ssa Chiara Ceccarelli

Documenti Elettorali di Riferimento 2025-2028:

pdf 20241018 Convocazione elezioni rinnovo cariche ordinistiche PROT126 2024(104 KB)

pdf 20241018 Convocazione elezioni rinnovo cariche ordinistiche PROT127 2024(202 KB)

pdf 2024 Liste Candidati Cons Dir 2025 2028 LISTA1(77 KB)

pdf 20241109 Mancata costituzione seggio elettorale 1(95 KB)

pdf 20241116 Mancata costituzione seggio elettorale 2(86 KB)

 

 

TECNOLOGIE INFORMATICHE - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 78

 

Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle seguenti precauzioni e prescrizioni.

 

1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza.

2. Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione nell’uso delle tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari nonché il recupero del tempo necessario per la relazione di cura.

3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione.

4. Il medico, nell'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia medica e segnala all'Ordine l'apertura di siti web che pubblicizzino la sua attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e informazione sanitaria.

5. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con i cittadini.

6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina  per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica.

7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di informazione e comunicazione di dati clinici, deve tener conto della proporzionalità, necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità delle prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale e la sostenibilità dell’uso delle risorse disponibili. Il medico nell’utilizzazione degli strumenti tecnologici di cui sopra utilizza gli stessi principi e criteri generali che regolano l’utilizzazione di qualsiasi altro strumento finalizzato all’esercizio della sua professione.

8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di prevenzione individuale e collettiva in particolare a fronte di risultanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino la scelta preferenziale.

9. Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di governo e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza da attuarsi secondo le previsioni della vigente normativa, della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati dei pazienti.

10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli errori e per la sicurezza del paziente.

11. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle procedure professionali e della valutazione dei risultati delle prestazioni mediche.

12. Il medico utilizza solo dopo attenta valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto plurisensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi.

13. In ogni caso, il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione medico-persona assistita.

14. Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento informatico, assumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti.

 

 

SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 47

 

La ricerca scientifica in medicina si avvale della sperimentazione sull’uomo programmata e attuata nel quadro della normativa vigente e nel rispetto dei principi  etici e delle tutele previste dalla Dichiarazione di Helsinki e dal Codice di deontologia medica.

 

1. Il ricercatore deve mantenere un ruolo indipendente nella progettazione, conduzione, analisi, interpretazione, pubblicazione, utilizzo e finanziamento della ricerca.

2. La sperimentazione clinica controllata e randomizzata è la metodologia più valida per dimostrare l’accuratezza di una diagnosi o gli esiti di una terapia e costituisce la base più affidabile per le decisioni operative dei pazienti, dei clinici, delle agenzie regolatorie e dei decisori delle politiche sanitarie.

3. L’interesse per la produzione di nuove conoscenze scientifiche non deve mai prevalere sui fini primari della tutela della salute, della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità e del diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca.

4. Il medico partecipa a uno studio clinico se la sua rilevanza scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti coinvolti nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economici o aziendali dei finanziatori della ricerca.

5. Il ricercatore, quando i rischi si rivelano superiori ai potenziali benefici o quando, a un’analisi intermedia, esistano prove conclusive sui risultati definitivi, deve valutare se continuare, modificare o interrompere immediatamente lo studio, considerando inaccettabili protocolli di ricerca contenenti clausole d’interruzione stabilite a discrezione del finanziatore.

6. La ricerca biomedica su gruppi di soggetti vulnerabili, sui minori o su incapaci è giustificata solo se è finalizzata alle esigenze di salute del gruppo stesso e non può essere condotta su un gruppo diverso.

7. Il disegno dello studio, le analisi statistiche utilizzate, gli accorgimenti per evitare distorsioni nella stima dei risultati devono essere chiaramente descritti nel protocollo di ricerca tenendo in particolare conto le differenze di genere.

8. La fondatezza scientifica e la rilevanza sotto il profilo diagnostico e terapeutico di una sperimentazione clinica si basano su un’approfondita valutazione delle evidenze disponibili in letteratura comprese quelle derivanti dalla ricerca sugli animali che devono sempre tutelarne il benessere.

9. L’efficacia di un nuovo intervento deve essere comparata al miglior trattamento di efficacia comprovata o, in sua assenza, contro placebo. Il confronto con il non intervento o con un trattamento meno efficace rispetto al miglior trattamento disponibile è accettabile se, per ragioni metodologiche convincenti e scientificamente valide, evita l’esposizione dei pazienti ai rischi derivanti dal fatto di non aver ricevuto il trattamento di efficacia superiore.

10. Il medico sperimentatore deve garantire che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute.

11. Il protocollo di uno studio deve essere registrato e pubblicamente accessibile prima dell’arruolamento del primo partecipante, deve includere informazioni sul finanziamento, sulle affiliazioni istituzionali e i potenziali conflitti di interessi degli sperimentatori e sulle disposizioni per il trattamento e il risarcimento dei soggetti danneggiati dalla partecipazione alla ricerca.

12. Il medico sperimentatore raccoglie il consenso informato scritto del soggetto reclutato dopo aver illustrato gli scopi, i metodi, i benefici prevedibili e i rischi possibili della sua partecipazione e il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Lo informa inoltre che notificherà al medico curante l’avvenuto reclutamento e il protocollo dello studio e che riceverà la relazione finale con i risultati completi e le conclusioni dello studio.

13. L’analisi, l’interpretazione dei dati e la redazione del rapporto finale di uno studio è un dovere dei medici che hanno eseguito la ricerca e non è delegabile ad altri. I ricercatori hanno il dovere di rendere pubblicamente e integralmente disponibili e accessibili i risultati e le conclusioni di tutti gli studi clinici compresi i dati grezzi. I risultati negativi o non conclusivi devono essere sempre pubblicati o resi disponibili per evitare che venga sovrastimata l’efficacia dei trattamenti e sottostimati gli effetti avversi. I ricercatori non devono sottoscrivere contratti che attribuiscano al finanziatore dello studio la proprietà dei dati e la decisione in merito alla loro pubblicazione.

14. Gli sperimentatori devono sottoscrivere una dichiarazione nella quale affermano che la relazione finale è un resoconto onesto, accurato e senza omissioni rilevanti dello studio e che le eventuali discrepanze rispetto al protocollo registrato sono state introdotte con appositi emendamenti approvati dal Comitato Etico competente.

15. Dichiarazione analoga, integrata con le fonti di finanziamento, le affiliazioni istituzionali e i conflitti di interessi, deve essere utilizzata per la sottomissione dell’articolo per la pubblicazione su qualunque rivista.

16. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche non conformi ai principi del Codice di deontologia medica. I comunicati stampa redatti dai ricercatori devono riflettere i risultati della ricerca senza enfatizzare i benefici del trattamento sperimentale per non generare nei pazienti aspettative non realistiche sui nuovi trattamenti.