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Normativa di riferimento

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 


 

 Ministeriale 15 marzo 2

Procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (solo riordino professioni) (G.U - testo integrale)

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie (art. 4) e e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019

Decreto Ministeriale 15 marzo 2018 

  • Procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (solo riordino professioni) (G.U - testo integrale)

  • Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie (art. 4) e e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019).

Decreto 19 luglio 2016, n. 165 

  • Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi  per le  professioni regolamentate, ai  sensi dell’articolo 9  del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Medici  veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici  sanitari  di  radiologia medica. 
  • Allegato: Prestazioni mediche veterinarie e relativo valore medio di liquidazione (tabella a) ex art. 2, comma 1)

D.L. 14 marzo 2013 n. 33

  • Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

D.L.C.P.S del 13 Settembre 1946, n. 233

  • Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

D.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221

  • Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI NELLA SEZIONE Statuti, regolamenti, leggi regionali

 

Medicine non convenzionali - Elenco Esercenti

In data ........, con Deliberazione n. ......, a seguito dell'Accordo Stato – Regioni del 7.02.2013 e in ossequio a quanto comunicato dalla FNOMCEO con Comunicazione n. 9/2015, il Consiglio Direttivo dell’OMCeO ......... ha istituito gli elenchi dei Professionisti esercenti Medicine non Convenzionali in seno all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di ...........

In data ........ il Consiglio Direttivo ha istituito la Commissione che ha il compito di valutare i requisiti ed i titoli dei Medici e degli Odontoiatri interessati all’inserimento nello speciale elenco. La composizione della Commissione risulta quindi come segue: ......................... (questi ultimi due per l’agopuntura), ........... (per la fitoterapia), ............ (per l’omeopatia), ........... (per l’omotossicologia) e ............. (per la medicina antroposofica).

Gli elenchi previsti dall’Accordo Stato-Regioni sono tre:

  1. AGOPUNTURA
  2. FITOTERIA
  3.  EOPATIA suddivisa in: OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA e ANTROPOSOFIA.

 

Come si è arrivati agli ELENCHI ESERCENTI LE MEDICINE NON CONVENZIONALI:

L’Accordo Stato-Regioni del 7.2.2013 ha definito le modalità tassative per la formazione dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia, a tutela della salute dei cittadini e di un corretto esercizio della Professione.

L’art. 1 di detto Accordo definisce il campo di applicazione, sancendo che l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata di esclusiva competenza e responsabilità professionale del Medico chirurgo e dell’Odontoiatra .......

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