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CONFLITTO DI INTERESSI - INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL’ART. 30

 

Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell’attività di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

 

1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale.

2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilità solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

3. Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene informato; a tale fine può avvalersi dell’azione di supporto del proprio Ordine professionale.

4. I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

5. Il medico ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca.

6. Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor.

7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi dei dati.

8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di dipendenza o di vulnerabilità.

9. Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale non ha partecipato e non può accettare clausole di sospensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Comitato etico per la convalida.

10 .I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimentazione sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interessi. Gli indirizzi applicativi di cui sopra si applicano anche agli studi multicentrici.

11. I medici non possono percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda sanitaria presso la quale opera il medico.

12. Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento.

13. Il medico non può accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici.

14. Il medico relatore a congressi ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, in particolare di preparazione ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.

15. Il responsabile scientifico vigila affinché il materiale distribuito dall’industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società organizzatrice.

16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi, deve dichiarare gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice.

17. E’ fatto divieto al medico di partecipare ad eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa.

18. Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in località turistiche nei periodi di stagionalità, il medico non deve protrarre, oltre la durata dell’evento, la sua permanenza a carico dello sponsor.

19. Il medico, ferma restando la libertà delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.

20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegati all’attività professionale; il medico può accettare pubblicazioni di carattere medico-scientifico.

21. I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in commercio.

22. Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informative e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita può venire data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi professionali.

23. Il medico non deve sollecitarela pressione delle associazioni dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata efficacia.

24. Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazione di forniture non può partecipare a iniziative formative a spese delle aziende partecipanti.

 

I neolaureati che intendono iscriversi all'Albo dell'Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di -------------- possono effettuare la procedura direttamente online!

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Iscriviti subito

I certificati di iscrizione all’Albo possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE per presentarli a soggetti privati. I certificati di iscrizione all’Albo NON possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (Art. 15, comma 1, L. 183/2011 – Circolare FNOVI n. 6/2019 del 23/05/2019)

Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi i certificati di iscrizione sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. L’art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c) della Legge 183/2011 prevede che “le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazioni da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”. In tal caso è disponibile la Dichiarazione Sostitutiva di Iscrizione all'Albo Professionale (Fac-simile in calce). 

Gli iscritti all’Albo possono pertanto richiedere il certificato di iscrizione esclusivamente per presentarlo a soggetti privati

Sia sul certificato di iscrizione che sulla richiesta di rilascio dello stesso da presentare all’Ordine, come per tutte le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Tariffa (parte prima All. A al D.P.R. 642/1972), deve essere apposta obbligatoriamente la marca da bollo da € 16,00 (Parere MEF del 5 settembre 2012). Richiesta del certificato di iscrizione all’Albo:

  • La richiesta di rilascio del certificato (in bollo da Euro 16,00, a meno di esenzione prevista da Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972), da effettuarsi con l’apposito modulo sotto disponibile, può essere inviata a mezzo Raccomandata all’Ufficio di Segreteria dell’Ordine, sito in Via Genova 48 – 01100 - Viterbo, o presentata previo appuntamento da richiedere via mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Alla richiesta deve essere allegata una ulteriore marca da bollo da € 16,00 per il certificato a meno di esenzione prevista da Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972 e fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità.
  • La richiesta (in bollo, a meno di esenzione prevista da Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972) di rilascio del certificato, da effettuarsi con l’apposito modulo sotto disponibile, può essere inviata all’Ordine (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.tramite la PEC personale dell’iscritto all’Albo. In questo caso la richiesta deve essere comprensiva del modello di autocertificazione marca da bollo relativa alla richiesta di rilascio del certificato e del modello di autocertificazione marca da bollo relativa al certificato di iscrizione all’Albo, deve essere accompagnata da fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità o da firma digitale.

I certificati di iscrizione all’Albo (da presentare ai privati) potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi elencati nella Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972 e previsti da altre norme speciali. L’iscritto all’Albo richiedente il certificato in esenzione di bollo, nella richiesta di rilascio, da effettuarsi con l’apposito modulo sotto disponibile, ha l’obbligo di citare l’uso e indicare la norma che esenta dall’imposta di bollo che deve essere riportata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Si ricorda che il certificato ha validità di 6 mesi dalla data di emissione.

pdf OMV VT 06 Richiesta Certificato Iscrizione rev00(1.70 MB)

pdf OMV VT D06 Dichiarazione sostitutiva iscrizione Albo(567 KB)

I cittadini che hanno conseguito un titolo professionale in Italia, e che intendono esercitare la propria professione in un altro Paese comunitario, dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Confederazione Svizzera devono inoltrare la domanda di riconoscimento del titolo all'Autorità competente del Paese ove intendono migrare. E' possibile che, a tale scopo, le Autorità competenti di tale Stato chiedano la presentazione di un "attestato di conformità” e del certificato di onorabilità professionale “good professional standing" che sono rilasciati dal Ministero della Salute e non dagli Ordini Professionali. A tale scopo si invita a consultare la pagina del Ministero della salute relativa alla Qualifiche conseguite in Italia.

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina. Link: https://ecm.agenas.it/organi-istituzionali/cogeaps

Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM, l'istituzione di una anagrafe degli professionisti sanitari e l'allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Co.Ge.A.P.S., in particolare, ha per oggetto:

  • la realizzazione di un progetto unitario e condiviso per la gestione e la certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti della salute sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Commissione Nazionale ECM nell'ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina;
  • la realizzazione di un sistema operativo unitario per la gestione e la certificazione dei crediti formativi;
  • la gestione operativa del sistema unitario in fase sperimentale e in fase applicativa in condizione di parità tra tutti i consorziati, compreso il reperimento di finanziamenti e tecnologie per i medesimi;
  • la realizzazione di studi e di progetti di fattibilità in relazione alle singole attività dei consorziati ed a favore di questi ultimi in materia di ECM.

In particolare il progetto sperimentale prevede:

  • La gestione dell'anagrafe centralizzata che integrata con i sistemi locali dei singoli ordini professionali si ponga come unico compito quello di favorire una visione unica e globale dell'operatività senza eludere né togliere le competenze demandate legalmente a ciascun ordine professionale.
  • Il portale internet, un punto di riferimento non solo per i professionisti sanitari relativamente a funzionalità di anagrafica ed ECM ma vuole anche essere uno strumento per una migliore comunicazione istituzionale e professionale. Il portale costituisce, inoltre, un punto di accesso per l'erogazione dei servizi di anagrafica e di ECM poiché è un sistema predisposto per l'autenticazione e la profilazione degli utenti a garanzia delle Istituzioni di riferimento.

 

Tutti i professionisti hanno accesso al portale Co.Ge.A.P.S. tramite il link https://application.cogeaps.it/login

In questa sezione saranno presenti link utili sulla Formazione a Distanza che offrono corsi FAD per i professionisti Medici Veterinari

https://fad.fnovi.it/

https://formazione.izsler.it/

https://formazione.izslt.it/

https://formazione.izsum.it/

https://www.cogitoergovet.com/

 

Di seguito sono riportate le convenzioni attive per gli Iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo

 

Segnaliamo inoltre le seguenti Convenzioni attive per i professionisti iscritti alle Associazioni di Categoria: