Benvenuti nel Sito dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Viterbo
L’Ordine professionale dei Veterinari è un Ente di Diritto Pubblico Non Economico previsto dalla legge e preordinato alla cura dell’interesse pubblico.
La legge n. 70/1975 all’art. 4 ha sancito il principio secondo il quale “nessun ente pubblico può essere riconosciuto o istituito se non per legge”.
Per la direttiva comunitaria n. 92/50 l’Ente di diritto pubblico è “un qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri organismi di diritto pubblico”.
Per l’Ordine professionale, quindi, la qualifica di pubblico riveste notevole importanza per i poteri di cui dispone e per il particolare regime cui è sottoposto.
L’Ordine, oltre ad avere la capacità di agire che hanno gli altri Enti di Diritto Pubblico, è caratterizzato dall’esistenza di una base consociativa costituita dai professionisti che vi appartengono e che forniscono i finanziamenti necessari per le attività e gli adempimenti previsti dalle norme.
Il Consiglio di Stato (se.V, 12 nov. 1985, n.390) ha configurato “gli Ordini come persone giuridiche di diritto pubblico perchè ha individuato in essi un interesse specifico al corretto svolgimento di determinate attività professionali”.
Tutto ciò premesso, risulta quindi evidente che l’Ordine professionale, nella sua qualità di Ente di diritto pubblico non economico, debba essere connotato dalle seguenti caratteristiche:
- Avere personalità giuridica
- Essere istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale
L’Ordine dei Medici Veterinari è stato istituito con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 ed è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950.
L'attività relativa alla professione Medico Veterinaria si configura come prestazione di opera intellettuale regolata dagli artt. 2229 e 2231 del Codice Civile e per la quale la Costituzione (art. 33, comma 2) prevede l’obbligo di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, poiché questo incide direttamente o indirettamente su di un bene costituzionalmente tutelato quale è il diritto alla salute dei cittadini.
Le funzioni attribuite agli Ordini provinciali sono le seguenti:
- Compilare e tenere l’Albo
- Vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine
- Designare propri rappresentanti in seno a Commissioni, Enti ed Organizzazioni
- Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti
- Dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti d’interesse dell’Ordine
- Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei propri Iscritti
- Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitari
- Amministrare i beni spettanti all’Ordine
All’Ordine professionale dei Veterinari sono iscritti quindi tutti i medici veterinari in attività che abbiano sostenuto l’Esame di Stato (Abilitazione Professionale) e che risiedano o esercitino nell’ambito della Provincia e non solo.
Per approfondire: